Vincolare un bene con un atto di destinazione

Vincolare un bene con un atto di destinazione

La fattispecie

L’articolo 2645 ter del Codice Civile è l’alternativa “italiana” alla costituzione di un Trust per poter vincolare un bene con un atto di destinazione.

Tale norma prevede la trascrizione degli atti di destinazione, stipulati nella forma dell’atto pubblico unilaterale, per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela. Iniziando a tracciare genericamente cosa sia il vincolo di destinazione è opportuno precisare che ai sensi di questa norma è possibile vincolare i beni immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri (quali ad esempio le automobili, le quote di società a responsabilità limitata), per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla tutela di interesse.

I predetti beni vengono pertanto vincolati ad un interesse meritevole di tutela ai sensi dell’articolo 1322 del codice civile. Sarà rilevante precisare quali siano in concreto gli interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento giuridico. Il vincolo viene reso opponibile ai terzi attraverso la trascrizione dell’atto notarile in Conservatoria. Si realizza in questo modo una separazione patrimoniale dei beni vincolati, creando un patrimonio distinto da quello del soggetto costituente il vincolo.

Pertanto, la responsabilità patrimoniale generica del costituente il vincolo, ai sensi dell’articolo 2740 del Codice Civile, viene limitata dalla creazione della destinazione e del patrimonio separato.

Dalla qualificazione dell’art. 2645-ter c.c deriva poi che la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, la forma dell’atto pubblico e la necessità di porre a fondamento della destinazione un interesse meritevole di tutela attengono necessariamente al piano della validità del negozio e non solo a quello della pubblicità. In difetto di tali elementi, perciò, l’atto di destinazione dovrà essere ritenuto invalido, eventualmente recuperando gli effetti della fattispecie nulla mediante l’art. 1424 c.c., nel senso di operare una conversione del vincolo di destinazione trascrivibile in un vincolo, per così dire, ordinario e ad effetti obbligatori limitati inter partes.

La limitazione della responsabilità

Un profilo di notevole interesse è, pertanto, dato dal rapporto tra la fattispecie delineata dall’art. 2645-terc.c. e il principio generale di responsabilità del debitore. Il prevalente orientamento della dottrina ritiene, infatti, che la costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. dia luogo ad un effetto di separazione patrimoniale che si traduce in una vera e propria limitazione diretta della responsabilità. L’istituto, dunque, rientrerebbe nel novero delle eccezioni alla regola generale, ammesse dall’art. 2740, 2° comma, c.c. quando espressamente stabilite dalla legge.

Da parte di altri, tuttavia, si è tentato di definire questo fenomeno di specializzazione del patrimonio come una semplice limitazione indiretta della responsabilità, un riflesso cioè del più ampio potere di disporre di propri beni spettante a ciascun soggetto di diritto. Volendo ravvisare nel vincolo di destinazione una limitazione diretta della responsabilità, non riconducibile alla mera autonomia negoziale delle parti, il suo fondamento andrebbe ricercato in un interesse superiore, non meramente lecito, in grado di giustificare una deroga al principio generale della tutela del credito.

Alla luce delle considerazioni svolte, sembra possibile ritenere che l’art. 2645ter c.c. produca in capo al debitore costituente il vincolo una limitazione diretta di responsabilità, ulteriore rispetto a quella che solo indirettamente consegue alla diminuzione del suo patrimonio.

Costituendo un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., ai creditori è espressamente proibita ogni iniziativa volta ad ottenere l’espropriazione dei beni in oggetto, onde la qualificazione dell’effetto in termini di separazione patrimoniale. E perciò, la limitazione di responsabilità appare evidentemente più ampia di quella derivante dall’atto di disposizione in sé considerato.

Gli effetti e l’opponibilità

Non appare poi indispensabile per la validità dell’atto di destinazione dei beni ad uno scopo la produzione di un effetto traslativo di diritti reali. In altri termini non è necessario trasferire ad altro soggetto la proprietà dei beni, ma è consentito vincolare i beni a favore della persona beneficiaria a tutela di un interesse, pur mantenendo la proprietà dei beni.

In linea con quanto detto precedentemente circa la mera eventualità di un effetto traslativo di diritti reali, sembra potersi ragionevolmente affermare che il vincolo non attribuisce al beneficiario alcuna posizione reale, o comunque sostanzialmente assimilabile al diritto di proprietà, poiché pieno ed esclusivo titolare rimane il “conferente”. Quest’ultimo, infatti, limita il proprio diritto di godimento sui beni in oggetto soltanto sul piano obbligatorio, senza perdere per ciò il potere di disporne liberamente.

Tuttavia, vista la necessità di difendere il diritto del beneficiario in vista della realizzazione di interessi meritevoli di tutela, la norma prevede l’incisivo rimedio dell’opponibilità, affidandone la realizzazione al sistema della trascrizione. È quindi corretto ritenere che il beneficiario del vincolo prevalga sull’avente causa dal “conferente” solo quando sia il perfezionamento dell’atto di destinazione sia la relativa trascrizione precedano, rispettivamente, la conclusione del contratto di alienazione e la trascrizione di quest’ultimo.

Resta da precisare quale sia in questo caso il significato del termine “opponibilità”.

Si realizza una fattispecie analoga a quella del contratto di locazione, laddove l’opponibilità del diritto del conduttore ai successivi aventi causa del bene locato è parimenti condizionata alla pubblicità presso i registri immobiliari, seppure soltanto per il periodo eccedente il novennio (art. 2643 n. 8 c.c.). In questo caso l’atto di acquisto è bensì valido ed efficace, ma il conduttore conserva intatto il proprio diritto personale di godimento sul bene, che potrà essere esercitato direttamente nei confronti del nuovo proprietario. Allo stesso modo, non è errato pensare che in caso di alienazione di un bene sottoposto a vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., ferma l’efficacia dell’atto traslativo, il beneficiario possa esercitare il proprio diritto direttamente verso il nuovo proprietario, eventualmente ricorrendo all’autorità giudiziaria per la nomina di un nuovo amministratore. Ciò in quanto l’atto di destinazione non produce la costituzione di un vincolo di indisponibilità, ma si risolve da questo punto di vista nell’esercizio del potere di disporre dei propri beni spettante al proprietario.

Gli interessi meritevoli di tutela

Posto che gli atti di destinazione dell’art. 2645-ter c.c. rientrano tra le limitazioni dirette della responsabilità, appare necessario individuarne il fondamento in un interesse di peso corrispondente a quello che è sacrificato. Alla tutela del credito, di forte connotazione sociale, dovrà dunque essere contrapposta una finalità parimenti meritevole di tutela. Recenti studi del Consiglio Nazionale del Notariato individuano gli ambiti di meritevolezza di rilevanza costituzionale in:

  • tutela minori;
  • tutela persone disabili;
  • tutela enti;
  • famiglia in crisi;
  • convivenza e famiglia di fatto;
  • tutela famiglia allargate;
  • crisi d’impresa;
  • rapporto fra genitore e figli;
  • rapporto con un giovane che si intende sostenere durante gli studi e l’avviamento alla professione;
  • tutela del coniuge.

La meritevolezza dell’interesse tutelato con il vincolo di destinazione è l’aspetto discriminante in mancanza della quale i creditori potranno agire in giudizio per far cadere l’opponibilità del vincolo nei loro confronti.

Conclusioni

In conclusione, la redazione di un atto notarile di vincolo di destinazione, funzionale alla creazione di un patrimonio separato, risulta essere un’operazione delicata ed importante. L’atto dovrà prevedere ogni ipotesi in relazione alla durata del vincolo ed alle necessità del beneficiario in modo da saper affrontare gli eventi che possono susseguirsi alla sua costituzione. Il Notaio, di concerto con la parte costituente il vincolo, dovrà creare uno strumento personale che si adatti al meglio alle esigenze del cliente che lo ha interpellato e del beneficiario, anche al fine di evitare la revocatoria della separazione patrimoniale.

 

Notaio Francesco Terrone