Negoziazione assistita in alternativa al tribunale, un’opportunità importante per i coniugi

Da qualche anno le coppie che desiderano separarsi o divorziare possono usufruire della negoziazione assistita e trovare un accordo che eviti il ricorso in Tribunale. L’avvocato che viene contattato da uno dei due coniugi è tenuto a evidenziare questa possibilità, qualora i rapporti tra i coniugi fossero tali da consentire un accordo consensuale.

L’avvio della negoziazione

Ogni coniuge deve essere assistito da un proprio legale che, a seconda dei casi, potrà redigere una apposita convenzione condivisa con la controparte oppure inviare alla stessa un invito alla negoziazione assistita, qualora non sia certa la volontà di entrambi i coniugi di voler procedere in tal senso. L’invito dovrà contenere l’avvertenza che la mancata risposta entro 30 giorni o l’esplicito rifiuto potranno essere tenuti in considerazione dal Giudice in caso di giudizio.

Il termine della convenzione e la stesura dell’accordo

Accolto l’invito alla negoziazione assistita, si procede con la stesura in forma scritta della convezione, una sorta di dichiarazione comune di intenti che deve prevedere un termine compreso tra i 30 e i 90 giorni per giungere a un accordo consensuale di separazione o divorzio.  Il passo successivo è la redazione dell’accordo vero e proprio, contenente le condizioni relative allo scioglimento del vincolo coniugale, quindi tutto ciò che riguarda l’assegno di mantenimento o eventuali trasferimenti patrimoniali e l’affidamento/mantenimento dei figli, se presenti, minori o comunque incapaci/economicamente non autosufficienti.

Il ruolo degli avvocati

In questa fase gli avvocati assumono il ruolo di negoziatori per conciliare la volontà delle parti e dovranno al contempo verificare e dichiarare che l’accordo raggiunto non sia contrario a norme imperative di legge oppure non leda diritti ai quali non si può rinunciare. Qualora in un secondo tempo vi sia un mutamento delle circostanze, entrambi i coniugi potranno ricevere tutela legale per ottenere la modifica delle condizioni condivise in sede di negoziazione assistita.

Accordo sì, accordo no

L’accordo frutto dell’operato dei legali va trasmesso al Pubblico Ministero del Tribunale competente, ma con due modalità differenti legate alla presenza e caratteristiche dei figli. Se non ci sono figli minori, incapaci, l’accordo sarà trasmesso direttamente al Procuratore che rilascerà il nullaosta in mancanza di irregolarità formali. Se al contrario sono presenti figli minori o incapaci, è necessario l’invio dell’accordo al Procuratore della Repubblica il quale dovrà valutare se gli interessi dei figli siano stati adeguatamente tutelati. In tal caso, autorizzerà l’accordo, altrimenti lo trasmetterà al Presidente del Tribunale competente per fissare la comparizione delle parti, significando il fallimento del tentativo di negoziazione, sul quale a quel punto avranno avuto una responsabilità anche gli avvocati dei coniugi.

Se non si raggiunge un accordo, gli avvocati devono redigere una dichiarazione di mancato accordo e certificarla.

La fase finale

Ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero, è sufficiente che uno dei due avvocati trasmetta entro dieci giorni a proprio carico copia autentica dell’accordo all’Ufficio dello stato civile. Tale accordo, trascritto ed annotato sia negli atti di nascita dei coniugi sia nell’atto di matrimonio, produrrà gli stessi effetti di una normale sentenza (di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio).

Avv. Gisella Rossi