Cognome materno ai figli? Possibile con l’accordo di entrambi i genitori

I figli potranno finalmente portare il cognome materno accanto a quello del padre. Lo ha stabilito una recente pronuncia della Corte Costituzionale, accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Genova sul cognome del figlio e ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori.

Da adesso in poi, se d’accordo, i genitori potranno dare il doppio cognome. In caso di mancato accordo tra padre e madre, in assenza di una specifica previsione di legge, al momento l’orientamento sembra favorire il cognome paterno, come da consuetudine consolidata.

Una legge ad hoc in realtà esiste, ma è ferma in Senato dal 2014 dopo aver ricevuto l’approvazione della Camera. L’auspicio è che la  sentenza della Corte Costituzionale possa spingere alla sua approvazione, anche al fine di uniformare il diritto interno con quello comunitario.

La richiesta al Prefetto e l’escamotage per i genitori non sposati

Ad oggi, l’unico modo per ottenere il doppio cognome è stato quello di fare richiesta al Prefetto, come si fa, ad esempio, quando il proprio cognome è ridicolo oppure offensivo, ma tale concessione è sempre discrezionale. Un escamotage possibile nel caso di coppie non unite in matrimonio è quello di far riconoscere il piccolo prima alla madre e solo in un secondo tempo al padre, in modo da fare avere al bambino i due cognomi.

Il caso che ha prodotto la sentenza destinata a fare giurisprudenza

La storica sentenza nasce dal ricorso di una coppia italo-brasiliana, residente a Genova, che aveva chiesto di poter registrare il proprio bambino con il doppio cognome per senso di parità, ma anche per armonizzare la condizione anagrafica del piccolo, che ha la doppia cittadinanza. In Brasile il piccolo è identificato con il cognome materno e paterno, mentre in Italia ha soltanto il cognome del padre. La richiesta della coppia era stata respinta per quella “norma implicita” secondo la quale ai figli nati nel matrimonio va attribuito soltanto il cognome paterno. Ora la Consulta ha stabilito che i genitori possono scegliere di dare al proprio figlio entrambi i cognomi.

Avv. Laura Mezzena