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Sentenza straniera di divorzio vs. separazione pendente in Italia: quale prevale?
La presenza in Italia di un numero sempre maggiore di cittadini stranieri convolati a nozze nel proprio paese d’origine, ovvero in altro paese, pone la questione del riconoscimento di una sentenza di divorzio emanata all’estero, qualora nel frattempo sia pendente un procedimento di separazione in Italia.
Diversi i casi che ripropongono l’attualità dell’applicazione dell’art. 64 L. 218/95.
I requisiti richiesti dalla legge per la prevalenza della sentenza straniera
Secondo l’art. 64 della L. 218/95 l’efficacia di accertamento della sentenza straniera “è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento”, solo che sussistano determinate condizioni o requisiti:
- deve trattarsi innanzitutto di una “sentenza”, cioè di un provvedimento giurisdizionale emanato da un’autorità giudiziaria straniera, il quale, indipendentemente dalla forma che riceve dalla legge straniera, abbia risolto, a seguito di contraddittorio anticipato, una controversia relativa a diritti ed abbia attitudine al giudicato formale e sostanziale.
- la sentenza deve essere “passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata”.
- il giudice che ha pronunciato la sentenza straniera doveva potere “conoscere la causa secondo i principi della competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano”.
- l’atto introduttivo del giudizio deve essere “stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo” e non devono essere stati violati i diritti essenziali di difesa.
- la sentenza straniera non deve essere “contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato”; deve intendersi nel senso che al momento del passaggio in giudicato della sentenza straniera non dev’essere già passata in giudicato in Italia una sentenza sullo stesso oggetto e tra le stesse parti.
- al momento del passaggio in giudicato della sentenza straniera non deve pendere “un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero”.
- la sentenza straniera non deve contenere statuizioni contrarie “all’ordine pubblico” italiano.
Presenti detti requisiti la sentenza straniera può essere trascritta in Italia acquisendo piena validità.