Polizze a vita, il beneficiario può essere inconsapevole?

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Sì, è possibile che venga sottoscritta una polizza sulla vita senza che il beneficiario ne sia a conoscenza. Lo chiarisce l’ANIA, Associazione delle imprese assicuratrici, in merito al caso della polizza da 30mila euro fatta a nome della Sindaca di Roma Virginia Raggi senza che, a suo dire, lei ne fosse informata.

Le polizze sulla vita prevedono tre soggetti: il contraente, l’assicurato e il beneficiario. Il contraente è colui che stipula il contratto con la compagnia assicurativa, si impegna a versare un premio pagabile anche a rate, corrispondente in genere ad alcune centinaia di euro, e indica nel contratto chi è la perosna assicurata e di quali benefici può godere.

L’assicurato può coincidere con il contraente (nella maggior parte dei casi è così) ed è la persona sulla cui sopravvivenza viene fatto il contratto: essendo esposta a un rischio, questa persona deve per forza essere a conoscenza dell’esistenza di questo contratto. Ciò significa che qualora non vi fosse coincidenza tra contraente ed assicurato, quest’ultimo debba essere necessariamente informato affinchè la polizza sia considerata valida.

Il beneficiario, invece, può essere una persona determinata oppure può essere designato genericamente come nel caso degli eredi: il beneficiario è colui o coloro che riceveranno la prestazione e quindi possono anche ignorare il fatto di essere destinatari di quel tipo di prestazione. 

Il problema è che il passaggio di denaro tramite una polizza vita è molto meno tracciabile per cui può essere uno strumento lecito utilizzato per fini illeciti difficilmente provabili. Tali polizze, infatti, godono di agevolazioni fiscali, sono impignorabili e permettono di nominare un beneficiario anche diverso dai propri eredi, il quale riceverà soldi non tassati, a differenza di quelli derivati da una successione o frutto del pagamento di una fattura, senza tutti i controlli su bonifici o pagamenti in contanti di importo elevato. Molte di queste polizze permettono inoltre il riscatto, pur pagando una penale, anche se l’assicurato non è morto; basta che sia trascorso qualche anno.

 

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