Antiriciclaggio, quello che il professionista deve sapere per decidere se inoltrare una SOS

La SOS è senz’altro l’obbligo madre della normativa AR (Antiriciclaggio) rispetto alla quale risultano propedeutici tutti gli altri adempimenti che la stessa normativa pone in capo ai professionisti.

Del resto, non poteva essere diversamente considerato che la normativa AR è:

  • una norma di contrasto e prevenzione del riciclaggio e del FDT (Finanziamento del Terrorismo), e che la segnalazione;
  • uno strumento idoneo al raggiungimento di tale finalità.

La decisione è individuale

E’ importante porre attenzione ad alcuni concetti che sono alla base di tale obbligo.

Innanzitutto è bene sapere che la decisione se inoltrare o meno la SOS compete solo ed esclusivamente al professionista che conosce il cliente che gli ha conferito l’incarico.

Ciò vuol dire che nel caso di Studio Associato, la valutazione circa la necessità di inoltrare o meno una SOS, è un esercizio che compete solo ed esclusivamente al professionista che, avendo ricevuto direttamente l’incarico professionale (anche se per conto dello Studio), viene a contatto con il cliente e che, alla luce delle sue esperienze e conoscenze, è in condizione di apprezzarne tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi, adottando di conseguenza una decisione puntuale e ponderata.

La decisione non è demandabile

Tale attività, pertanto, non è demandabile al collaboratore o dipendente di Studio, anche se questo non significa che il professionista non possa o non debba tenere in debita considerazione le utili informazioni che a tale riguardo possono arrivare proprio da quest’ultimi.

Il collaboratore o dipendente, infatti, generalmente ricopre una posizione strategica negli Studi Professionali, essendo colui che gestisce l’operatività quotidiana del cliente e, pertanto, è il primo a venire a conoscenza di una data informazione (o in possesso di un documento), che molte volte, in virtù del processo di deleghe che governa gli Studi, o non viene sottoposta all’attenzione del management o ciò avviene con notevole ritardo.

Il ruolo dei collaboratori di Studio

Per sfruttare al massimo le potenzialità dei collaboratori/dipendenti è essenziale organizzare al meglio la funzione AR all’interno degli Studi e dedicare del tempo alla formazione del personale (tra l’altro obbligatoria per legge) affinché possa, non solo comprendere la normativa, ma acquisire quelle competenze necessarie all’individuazione delle circostanze che potrebbero risolversi in condotte di riciclaggio o FDT, segnalandole per tempo al professionista di riferimento.

Timore di una sanzione vs. reale volontà di collaborare

Altrettanto importante, quando si deve valutare la necessità di inoltrare una SOS, è che il professionista non si faccia travolgere dal timore di subire una sanzione. Il timore è un cattivo consigliere che potrebbe spingere verso una direzione sbagliata come, ad esempio, quella di non inoltrare una segnalazione, che è invece dovuta, oppure a chiedere lumi a terze persone del tutto estranee alla vicenda.

La segnalazione dell’operazione sospetta deve essere inoltrata per la reale volontà di collaborare al contrasto e alla prevenzione del riciclaggio e del FDT. Solo se si è realmente convinti di ciò tutto diventa più semplice e le incertezze, connesse all’alto grado di discrezionalità e soggettività che regnano l’attività di segnalazione, vengono meno.

Tutte le operazione nascono neutre

Chiarito che, chi deve decidere è il professionista che ha ricevuto l’incarico, che conosce il cliente e ne viene in contatto e che la decisione non dev’essere influenzata da alcun timore, è bene sottolineare anche che, per individuare le operazioni meritevoli di segnalazione, non esiste un tasto ON/OFF ossia non è possibile giungere ad una schematizzazione delle operazioni da segnalare.

Tutte le operazioni nascono “neutre”.

Concetto questo confermato dalle principali autorità nazionali competenti nel contrasto al riciclaggio e al FDT quali:

– il MEF con la circolare nr 297944 del 11.10.2010,

– il Ministero della Giustizia con il DM del 16.04.2010,

– la Banca d’Italia con il Provvedimento del 04.05.2011,

– la GdF con la circolare 83607 del 19.03.2012 nella quale si legge che “Il metodo valutativo muove dalla considerazione che, nella maggior parte dei casi, la configurazione oggettiva dell’operazione è di per se neutra e quindi non consente di individuare con immediatezza le finalità sottostanti: operazioni che sono normali, se effettuate da un cliente con determinate caratteristiche, possono risultare di valore sproporzionato o comunque economicamente non giustificabili se richieste da un altro cliente”.

Valutare tutti gli elementi è fondamentale

Ad esempio, pensiamo all’acquisto di una villa su tre livelli al centro di Milano al prezzo di Euro 6.000.000, per chi detiene un patrimonio milionario si tratta di un’operazione normale, mentre per chi sopravvive con uno stipendio medio non lo è assolutamente, eppure trattasi della medesima operazione!!!

Anche se, ed è il caso di precisarlo, siffatta ultima situazione non implica l’immediato invio di una SOS, in quanto la stessa richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi a disposizione del professionista, acquisiti dallo stesso con l’adeguata verifica piuttosto che in adempimento all’obbligo di controllo costante, se si vuole evitare di segnalare un’operazione come sospetta quando in realtà era ragionevolmente motivata.

Conclusioni

Non esiste alcun automatismo per individuare le operazioni da segnalare, ma è necessario una valutazione, personale e complessiva, di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione, del professionista incaricato a rendere la prestazione, essendo l’unico in grado di giungere ad una decisione ponderata in quanto a conoscenza del profilo del cliente monitorato.

Dott. Giuseppe Mancini commercialista

Dott. Giuseppe Mancini