Come difendersi dall’errata SOS Antiriciclaggio

Se le valide ragioni che hanno indotto un destinatario della normativa antiriciclaggio a commettere un errore in fase di trasmissione della SOS (segnalazione operazioni sospette) che ha, ugualmente, raggiunto lo scopo, vengono evidenziate adeguatamente nelle osservazioni inoltrate al Mef, quest’ultimo non emetterà il decreto sanzionatorio.

E’ questa la conclusione positiva di un’attività di assistenza in materia di pre-contenzioso con la quale si è evitato che un professionista si ritrovasse a dover pagare un’ingiusta sanzione contestata per circa 8 milioni di euro!

Gli aspetti tecnici

Innanzitutto, per comprendere l’esito della vicenda, è doveroso rammentare che la SOS va inoltrata telematicamente alla Uif.

Direttamente dal portale INFOSTAT-UIF (avvocati, Revisori Legali e altri soggetti) oppure per il tramite del proprio Consiglio Nazionale per quanto riguarda i commercialisti, i consulenti del lavoro e notai.

In modo particolare i commercialisti possono utilizzare il software AS-SOS accessibile dal portale del CNDCEC mentre i Notai l’applicativo Notartel.

L’utilizzo di suddetti applicativi, per quanto intuitivo, desta sempre qualche problema che porta, in alcuni casi, a commettere degli errori di compilazione.

I più comuni sono: l’errata indicazione del soggetto segnalato e l’errata descrizione dell’operatività sospetta.

La contestazione della sanzione

In questi casi, in sede di controllo i militari della GdF, quale organo di controllo, correttamente contestano la segnalazione considerandola omessa.

Richiedono l’applicazione della sanzione pecuniaria nonché la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

Rimandano però al MEF, organo a cui è demandata la contestazione della sanzione, la determinazione della sanzione e l’emissione del decreto sanzionatorio per decretare e ingiungere il pagamento della stessa.

Gli scritti difensivi

In questi casi, però, non ci si deve perdere d’animo ma bisogna impegnarsi a redigere delle valide osservazioni (ai sensi dell’art. 18 L. 689/81 e s.m.i.) da presentare al MEF, per dissuaderlo dall’emanazione del decreto, in quanto vi sono buone probabilità di poter evitare l’instaurarsi di un contenzioso.

A tal proposito posso dire, per quella che è la mia esperienza, che se si riesce a dimostrare che le ragioni che hanno indotto il professionista all’errore sono valide, gli scritti difensivi di solito vengono accolti dal MEF e il relativo decreto sanzionatorio non viene emesso.

Le motivazioni

Le principali ragioni che, a mio avviso, stanno alla base della posizione assunta nel caso di specie dal Ministero, vanno ricercate nella ratio della normativa.

Non mi stancherò mai di ripetere che la normativa antiriciclaggio è una normativa di sostanza e non di forma.

Questo significa che il professionista, quando assolve agli obblighi antiriciclaggio, più che farsi intimorire ad esempio dalla modulistica da utilizzar per quanto importante sia, deve cercare di essere realmente collaborativo in modo da poter in concreto essere d’ausilio alle Autorità nella prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Assimilato questo concetto, si capisce facilmente perché non sarebbe corretto sanzionare l’errata SOS quando la stessa ha raggiunto ugualmente lo scopo, ossia sia riuscita ugualmente a mettere a conoscenza delle Autorità l’esistenza o il tentativo di un’attività di riciclaggio o fdt.

Ciò basterebbe a dimostrare che l’errato contenuto di una SOS, che comunque ha raggiunto lo scopo, non è sufficiente a legittimare l’irrogazione della sanzione, ex art.58 del D.lgs.231/2007.

Inoltre, a parere di chi scrive, la sanzione ex art. 58 non sarebbe neanche applicabile al caso della SOS dal contenuto errato inquanto citato articolo, per la precisione, prevede la sanzione per omessa segnalazione.

L’attuale art. 58 del D.Lgs 231/2007 sancisce, infatti, che “salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro”.

Lo scopo della sanzione per omessa segnalazione, ritengo, sia quello di punire i destinatari della normativa antiriciclaggio che non hanno segnalato un’operazione sospetta di cui le autorità competenti abbiano avuto modo di apprenderne l’esistenza da fonti terze.

Quindi, se la finalità a cui la segnalazione mira viene ugualmente raggiunta anche con una SOS errata non può e non deve essere considerata omessa e, pertanto, nessuna sanzione deve essere contestata.

Dott. Giuseppe Mancini – Commercialista a Milano