Bonus prima casa, attenzione ai casi di revoca

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La normativa vigente prevede alcune agevolazioni per l’acquisto della prima casa, che possono essere revocate a seguito della verifica dei requisiti richiesti. In questa sede si analizza una recente sentenza della Corte di Cassazione secondo cui non sempre la revoca vada imputata all’acquirente. Quando la circostanza che porta alla decadenza viene ritenuto il frutto di un “concorso di colpa” tra acquirente e venditore, anche quest’ultimo è responsabile in solido del pagamento di crediti pretesi dal Fisco a seguito della revoca del bonus per la prima casa.

La controversia riguardava un caso di revoca delle agevolazioni per la compravendita di un immobile con caratteristiche di lusso, tipologia esclusa dal bonus. Al contribuente venditore era giunta di conseguenza una cartella esattoriale che egli contestava, ritenendo vi fosse un vizio di motivazione e che in ogni caso si dovesse procedere in via principale nei confronti dell’acquirente. L’Agenzia delle Entrate dal canto suo opponeva che la cartella fosse stata emessa sulla base di un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, affermando che comunque la cartella fosse stata notificata anche all’acquirente debitore principale.

Per la Corte di Cassazione è dunque corretto ritenere anche il venditore responsabile nell’obbligazione, se l’agevolazione prima casa viene revocata per cause che non sono del tutto imputabili all’acquirente, come nel caso in esame, rappresentato così testualmente: “La decadenza dai benefici prima casa era dovuto a circostanza (le caratteristiche di lusso dell’immobile) non imputabile in via esclusiva ad un determinato comportamento dell’acquirente (come avrebbe potuto essere un’eventuale sua dichiarazione mendace sulla sussistenza dei presupposti del trattamento agevolato). Operava, quindi, in capo al venditore la solidarietà dell’obbligazione tributaria”. I giudici supremi hanno quindi dato ragione all’Agenzia delle Entrate.

 

 

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