Ipoteca immobiliare: il trauma da stress

Vedersi ipotecare un immobile di proprietà non è mai una bella situazione, se poi ciò avviene senza il rispetto dei criteri di congruità e di comunicazione preventiva ecco che può generarsi nel contribuente un trauma da stress, da risarcirsi sulla base delle tabelle utilizzate per il danno biologico, sempre che esso sia accertabile con perizia medica.

Il caso di specie

Nel caso preso in esame, l’Ente incaricato della riscossione aveva iscritto ipoteca sull’immobile di un contribuente per una somma spropositata (circa 9 milioni di euro) rispetto al credito vantato, diminuendo, successivamente, l’importo a 250.000 euro.

Il proprietario dell’immobile aveva citato avanti il Tribunale competente di Teramo (sentenza n. 997/2016 del 1 agosto 2016), l’Agente della riscossione per i danni provocati sia per il forte stress sia per l’immagine danneggiata dalla pubblicità negativa, soprattutto presso le Banche da cui non aveva infatti più ottenuto finanziamenti.

Il Tribunale aveva valutato, innanzitutto, la colpa dell’Agente per non aver comunicato al contribuente, preventivamente, che avrebbe gravato l’immobile di ipoteca.  Avrebbe dovuto infatti per legge concedergli un termine per consentirgli la difesa e/o il pagamento (Cass Ordinanza 2879/16).

La mancata comunicazione aveva determinato la nullità dell’ipoteca, anche ridotta, per violazione del diritto del contribuente a partecipare al procedimento. L’Agente era dunque incorso in colpa nell’esercizio di poteri e facoltà attribuiti dall’ordinamento e doveva rispondere, conseguentemente, anche di tutte le conseguenze del suo comportamento.

I danni da risarcire

Pertanto, lo condannava a risarcire i danni consistenti nella rappresentazione, nella banca dati degli Istituti di credito, di soggetto inaffidabile, cosa che ne aveva provocato la lesione della sua identità e appunto immagine. Le conseguenze medicalmente accertabili avevano portato a un’invalidità permanente del 4%, oltre alla rinuncia anche a comprare un immobile che gli avrebbe reso una rendita da locazione di circa 8000/9000 euro al mese.

Il danno integrale veniva valutato, tramite le dette tabelle del danno biologico in uso presso il Tribunale, in € 347.000,00 e l’Agente veniva pure condannato al pagamento delle spese processuali.

Non si tratta di un caso isolato

Il fatto giudicato non è isolato (cfr GDP di Lecce sent. 3013/2013; Tribunale di Bari sent. 18 maggio 2011) in quanto l’Agente della riscossione e l’Ente che ha applicato il tributo non dovuto da cui è scaturita una ipoteca illegittima, incorrono, in solido fra loro, in responsabilità per i danni provocati al contribuente che subisce un trauma da stress. Ovviamente, occorre precisare che la lesione per essere oggetto di risarcimento va accertata da un consulente tecnico d’ufficio, nominato dal giudice che valuterà il danno da lesione alla salute e riporterà i dati necessari per effettuare la liquidazione del risarcimento.

Cosa fare quando si riceve una cartella o un accertamento

Non bisogna certo stare con le mani in mano, anche se si verifica che si tratta di un errore. Questo perché, seppur errato, il procedimento fiscale fa il suo corso in assenza di impugnazione da parte del contribuente. Ecco perché è necessario rivolgersi immediatamente ad uno studio legale o ad un commercialista esperto della materia, al fine di evitare la decadenza dei termini di impugnazione e trovarsi a dover pagare qualcosa di ingiustificato.

Avv. Laura Mezzena