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Sospensione dei termini in caso di prescrizione
La sospensione semestrale dei termini di prescrizione prevista dalle disposizioni sulla definizione dei ruoli non vale per l’intero universo dei contribuenti.
E’ questa la conclusione a cui è pervenuta di recente la CTP di Milano con la sentenza n. 4270/2019 del 27.11.2019 nella quale viene affermato che “La riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa (per coloro che sono impegnati in queste attività) fino al 15 giugno 2014 e per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione (ovviamente solo per coloro che sono impegnati in questa attività e non certo per l’universo tutto dei contribuenti.)”
Nel caso esaminato, il contribuente, residente svizzero dal 1996, impugnava l’avviso di intimazione con il quale l’Agente della Riscossione gli intimava il pagamento delle somme iscritte a ruolo con una precedente cartella di pagamento e con la quale gli veniva contestato l’omesso versamento dell’Irpef e dell’addizionale regionale relativamente ai redditi da pensione percepiti dall’INPS.
Il fatto
La vicenda traeva origine da un avviso di accertamento notificato al ricorrente nel mese di ottobre del 2007 con il quale gli veniva contestato l’omesso versamento dell’Irpef e dell’addizionale regionale relativamente ai redditi da pensione percepiti dall’INPS nel periodo d’imposta 2000.
Nel mese di gennaio del 2009, l’Ufficio accertatore dava seguito al suddetto accertamento notificando al ricorrente la relativa cartella di pagamento con la quale si provvedeva ad iscrivere a ruolo l’importo oggetto della pretesa erariale.
Istanza di autotutela e Convenzione contro le doppie imposizioni
Accertatosi dell’infondatezza della pretesa, il ricorrente presentava un’istanza di autotutela con la quale chiedeva lo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo con la cartella richiamata.
Con tale istanza, il ricorrente faceva presente che, essendo residente in Svizzera dal 1996, i redditi percepiti dall’INPS erano da dichiarare e tassare solo nello Stato elvetico in virtù di quanto disposto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Svizzera il 9 marzo 1976 (entrata in vigore il 27 marzo 1979).
Così come modificata dalla Legge 69/2016 che all’art. 18 tale Convenzione sancisce che: “le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.”.
A tale richiesta, l’Ufficio interpellato non forniva alcuna risposta. Da allora, al contribuente null’altro veniva notificato. Dopo oltre 10 anni dalla presentazione dell’istanza, l’Agente della Riscossione notificava il relativo avviso di intimazione.
Il ricorso introduttivo
Nei confronti di tale avviso, il ricorrente presentava ricorso, chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità dell’avviso per intervenuta prescrizione, tenuto conto del fatto che erano trascorsi oltre 10 anni (precisamente 10 anni e 1 mese) tra l’ultimo fatto interruttivo, ossia la presentazione dell’istanza di autotutela (presentata gennaio 2009), e la notifica dell’impugnato avviso di intimazione (febbraio 2019).
Sospensione dei termini di prescrizione
L’ufficio dopo aver osservato in punto prescrizione che per le cartelle esattoriali originate da crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) valeva il termine lungo di dieci anni di cui all’art. 2946 cod. civ, invocava il comma 623 dell’art. 1 della legge 27/12/2013 numero 147 con il quale, in tema di “definizione dei ruoli”, a dire dell’Ufficio, venivano sospesi i termini di prescrizione fino al 15 giugno 2014 ossia per 6 mesi con la conseguenza che l’avviso di intimazione si sarebbe prescritto il 30 giugno del 2019 in quanto godeva del citato semestre di sospensione.
Il dispositivo della sentenza della CTP
I giudici milanesi non sono stati dello stesso avviso. Infatti, nell’accogliere il ricorso, facevano notare come la norma citata dalla Agenzia delle Entrate riguardasse esclusivamente il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, sicché la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa (per coloro che erano impegnati in queste attività) fino al 15 giugno 2014.
Di conseguenza, per il corrispondente periodo, erano sospesi i termini di prescrizione (ovviamente solo per coloro che erano impegnati in questa attività e non certo per l’universo tutto dei contribuenti).