La cedolare secca

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Quando si concede in locazione un immobile ad uso abitativo, il proprietario può scegliere di optare per la cosiddetta “cedolare secca”, un regime di tassazione agevolato.

La cedolare secca prevede l’applicazione di un’aliquota fissa (dal 10% al 21% in base alla tipologia di contratto) sul canone incassato dalla locazione. In cambio di questa agevolazione, il locatore si impegna a mantenere invariato il canone mensile, senza neppure l’aumento ISTAT. Con la cedolare secca la tassazione non avverrà dunque più in base al reddito, nel quale il canone confluirebbe in assenza della stessa, ma appunto in base ad una aliquota fissa. Di conseguenza, più è alto il reddito del contribuente locatore più è conveniente scegliere di applicare la cedolare secca, che, tra l’altro, è senza dubbio più conveniente anche per il locatario. Egli, infatti, avrà la certezza di pagare lo stesso canone per tutta la durata del contratto di locazione. L’opzione è sempre facoltativa, è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio l’usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, e va comunicata nel momento della registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate (o in sede di proroga scadenza).

Il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti. L’opzione può invece essere esercitata per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

La cedolare è definita “secca” perché di fatto sostituisce le seguenti imposte: l’Irpef e le relative addizionali; l’imposta di registro, anche sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione; l’imposta di bollo, anche sulle risoluzioni e proroghe del contratto. E’ bene precisare che sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni. Il risparmio si traduce con la Cedolare Secca 2016 al 10% per il canone concordato e al 21% se la casa è affittata a mercato libero, da versare in acconto e saldo.

 

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