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Lavoro accessorio, attenzione alla comunicazione via e-mail!
Di recente sono stati apportati alcuni correttivi alla normativa in materia di lavoro accessorio svolto attraverso i cosiddetti voucher, la cui attivazione ora dovrà essere comunicata anche via e-mail alla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Per saperne di più abbiamo interpellato la Dott.ssa Donatella Chiomento, Consulente del Lavoro di Torino.
Dotto.ssa Chiomento, si tratta dunque di un adempimento supplementare?
Esatto. In aggiunta alla già prevista dichiarazione di inizio attività presso l’INPS, che salva dalla maxisanzione per lavoro nero, il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica espressamente indicati dall’Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare del 17 ottobre 2016 con la quale sono state fornite le prime linee guida sulle modalità da seguire per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio per imprese e professionisti. La finalità è dunque quella di una maggiore tracciabilità dei voucher, a seguito del decreto correttivo del Jobs Act.
La posta elettronica è l’unico strumento possibile?
Al momento sì. Non è possibile inviare sms perché l’infrastruttura tecnologica non lo prevede, ma sarà comunque emanato un decreto ministeriale ad hoc per definire il possibile definire utilizzo del sistema di comunicazione tramite sms ovvero introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione. Il messaggio può essere una e-mail ordinaria, cioè non una posta elettronica certificata (PEC), dato che la casella ricevente a sua volta non è una PEC. Il messaggio non deve contenere allegati e deve riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio. Quanto ai primi, si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail. Dovranno inoltre essere comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. La comunicazione dovrà riguardare ogni singolo lavoratore, ma non si riscontra alcun limite di soggetto per ogni e- mail. E’ inoltre consentito che sia il consulente del lavoro incaricato a provvedere all’invio della comunicazione.
In base a quali criteri si individua la sede competente INL?
Premesso che, qualora la comunicazione venisse indirizzata a una sede errata, il committente non potrà essere passibile di sanzioni, in quanto la comunicazione risulterà effettuata (motivo per cui è sempre essenziale conservare copia delle e-mail trasmesse), la sede competente è quella per il luogo ove la prestazione si svolge, per cui non conta né la sede legale del committente né tantomeno la residenza del lavoratore.
Quali sono le sanzioni previste in caso di mancato adempimento?
La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione”. Non è ammessa la procedura di diffida. L’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero suddivisa per fasce in base al numero di giorni lavorati (fino a 36.00 euro per ciascun lavoratore!). Per maggiori informazioni è possibile contattare il mio Studio di Torino.