Start up, il ruolo del commercialista

Il concetto di start up è ormai diffuso da tempo e ha consentito a molti giovani di mettere in pratica le proprie idee anche senza disporre di grandi capitali, creando realtà di successo che si sono replicate e hanno dato lavoro ad altri giovani (i nuovi franchising, ad esempio, spesso nascono come start up). Anche se oggi il termine viene utilizzato, a torto, per indicare semplicemente l’avvio di una attività imprenditoriale, la vera start up è una impresa che punta a svilupparsi attraendo capitali di altri investitori e a diventare un modello replicabile. Esempi concreti, l’apertura di un ristorante non di per sé una start up, la creazione di una società che realizza app di un certo tipo può essere una start up, se nasce con uno spirito di apertura e, perché no, con l’idea di poter essere in un futuro quotata in Borsa.

Il ruolo del commercialista

Le start up nascono in genere per iniziativa di uno o più giovani, che devono ottimizzare i fondi disponibili e non sono pratici di burocrazia e fiscalità. Ecco che il commercialista, magari anche lui giovane, diventa una figura fondamentale per il proficuo avvio dell’attività. Se adeguatamente preparato, egli è in grado di suggerire le migliori modalità di sviluppo, supportare nella realizzazione di un business plan e studi di marketing, cercare di reperire finanziamenti da banche e altri investitori che credano nell’idea alla base della start up.

La start up innovativa

Una particolare forma di start up, figlia dell’era tecnologica, è la start up innovativa introdotta nel nostro Ordinamento dagli artt. 25 e ss. del DL 18 ottobre 2012 , n.179 e definita come una società di capitali di diritto italiano, costituita anche in forma cooperativa, o una società europea avente comunque sede fiscale in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato, che risponda a determinati requisiti e abbia come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Le start up innovative non vanno confuse con le Pmi innovative disciplinate dall’art.4 del DL 24 gennaio 2015, n.3 che, anche se presentano moltissimi tratti similari alle start up, si contraddistinguono per alcune peculiarità come, ad esempio, l’assenza di qualsiasi restrizione nella definizione dell’oggetto sociale, l’assenza di delimitazioni temporali con riferimento all’inizio dell’attività, delimitazioni dimensionali più ampie e assenza di divieti alla distribuzione di dividendi ecc.

I requisiti per una start up innovativa

Le start up innovative, costituite in qualsiasi forma di società di capitale (anche non residenti), possono essere partecipate sia da persone fisiche sia da società. Possono essere residenti in Italia o in altro Stato membro UE o uno Stato aderente agli accordi sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o filiale in Italia.

Le Start Up innovative per essere tali devono presentare i seguenti requisiti cumulativi:

  • Costituzione e svolgimento attività da non più di 60 mesi;
  • il valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività;
  • non deve distribuire e non deve aver distribuito utili;
  • deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad “alto valore tecnologico”;
  • non deve derivare da un’operazione straordinaria (fusione o scissione), oppure da cessione d’azienda o di ramo di azienda;

Oltre ai suddetti requisiti, la start up innovativa deve possedere almeno una delle seguenti condizioni:

  • spese R&S uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
  • impiego, in percentuale pari o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al Dm Miur 22 ottobre 2004, n. 270;
  • titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale.

Le agevolazioni 2017 per le Start up innovative e per chi le finanzia

Un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle Start up innovative è ricoperto dai privati ai quali, sia essi cittadini che imprese, è riconosciuta la possibilità di investire e di conseguenza finanziare l’ecosistema delle start up. Il legislatore consapevole di ciò ha ideato alcuni strumenti di natura fiscale volti proprio ad incoraggiare l’investimento dei privati in suddetto sistema.

Tra le agevolazioni riconosciute a chi investe nelle start up vi è quella prevista dall’art.29 del richiamato DL 179/2012 e rafforzata dalla Legge 232/2016 ( Legge di Stabilità 2017) consistente nel riconoscimento di una detrazione di imposta pari al 30% della somma investita (limite massimo Euro 1.000.000) se l’investitore è persona fisica o di una deduzione del 30% della somma investita (limite massimo Euro 1.800.000) se, invece, l’investitore è una persona giuridica.

Novità assoluta, invece, introdotta dalla manovra richiamata è l’agevolazione a favore delle c.d. “aziende sponsor” ovvero quelle aziende quotate che decideranno di finanziare le nuove attività alle quali viene riconosciuta una detrazione fiscale del 30% su investimenti fino a 1 milione di euro. Le perdite delle start up potranno, inoltre, per il primo triennio essere assorbite dalle stesse aziende sponsor.

Le start up innovative fino al 2016 erano, inoltre, già esonerate dal pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio, nonché dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo dovuti per gli adempimenti al Registro delle Imprese. La Legge di Bilancio 2017 ha previsto come ulteriore agevolazione l’esonero dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria relativi all’atto costitutivo. Con l’introduzione di questa esenzione è stata ulteriormente semplificata la modalità di costituzione digitale delle start up innovative che può avvenire mediante l’utilizzo di una piattaforma web dedicata e gratuita che permette di risparmiare i costi notarili.

La sinergia con i commercialisti

Sono circa sette mila in Italia le start up innovative le quali attirano circa 150 milioni di euro di investimenti l’anno, ancora molto bassi se messi a confronto con quelli Tedeschi o Francesi (circa dieci volte superiori a quelli italiani) oppure Spagnoli (circa il doppio di quelli italiani). Gli investimenti in Italia non sono ancora in linea con il PIL e con la dimensione della nostra economia ed ecco perché, nonostante siano apprezzate le misure e novità fiscali introdotte negli ultimi anni con riferimento al fenomeno delle start up, è importante che il Governo agisca in modo ancora più determinante sugli sgravi e incentivi fiscali per agevolare l’ingresso di privati nel settore in commento.

In un’ottica di crescita e sviluppo della figura del (giovane) commercialista i sindacati e l’ordine di categoria promuovono sul territorio iniziative per instaurare una sinergia tra le start up innovative, considerata una leva fondamentale dell’economia moderna, e appunto i commercialisti ed esperti contabili, affinchè possano sempre più collaborare per permettere a tali realtà di sfruttare a pieno le agevolazioni esistenti e rimuovere quegli ostacoli contro i quali ancora troppo spesso vanno ad arenarsi i progetti e i sogni di molti giovani.

Dott. Giuseppe Mancini