Writer: la particolare tenuità del fatto esclude la punibilità

In ogni città italiana, è possibile osservare sia muri imbrattati, costituenti veri e propri atti di vandalismo lesivi del decoro urbano, sia muri che sono stati sottoposti ad interventi di abbellimento che al contrario riqualificano un contesto degradato. Gli autori sono i cosiddetti writer o graffittari.

Nonostante la differenza estetica del risultato finale, in entrambi i casi si tratta di condotte punibili ai sensi dell’art. 639 del codice penale, il quale, prevede pene che aumentano se i graffiti vengono realizzati su mezzi pubblici o privati o su beni di interesse storico od artistico.

Deturpamento e danneggiamento: la differenza

Inoltre, si osserva che, secondo quanto previsto dalla legge, il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui risulta integrato solo qualora si verifichi un danno estetico facilmente e radicalmente eliminabile, non quindi permanente, diversamente si avrebbe il delitto di danneggiamento.

Il caso di specie

Circa tale fattispecie criminosa, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16371 del 2016, ha fornito alcune importanti precisazioni, pronunciandosi in merito al caso di un writer che aveva per l’appunto imbrattato con una scritta un muro posto sulla strada pubblica, mediante l’utilizzo di una bomboletta spray.

Il deturpamento preesistente e l’intento di abbellire

In primo grado l’imputato era stato assolto poiché il Tribunale affermava che “la parete in questione era già stata completamente imbrattata e deturpata da ignoti” e che anzi il soggetto avesse agito “con l’intento di abbellire la facciata e di effettuare un intervento riparatore, realizzando un’opera di oggettivo valore artistico”; i giudici ritenevano il reato non sussistente, affermando che l’iniziativa dell’imputato non costituisse “imbrattamento del muro, bensì l’esecuzione di un’iniziativa di valore artistico”.

Non punibilità per particolare tenuità

La sentenza era stata impugnata dal PM, ma anche in secondo grado l’imputato veniva riconosciuto non punibile, con motivazioni parzialmente differenti. La Corte d’Appello, infatti, riconosceva “il fatto, ancorché astrattamente, configurabile come reato”, ma al contempo, ai sensi dell’art. 131 bis del codice penale, non lo riteneva “punibile per la sua particolare tenuità, derivante dalla circostanza che il muro in questione era già stato deturpato da ignoti” e quindi l’intervento del writer non determinava alcun danno.

Il ricorso in Cassazione e la conferma della sentenza d’appello

Da ultimo il ricorso per Cassazione effettuato dal procuratore generale, secondo cui “non vi sarebbe alcuna prova dell’esiguità del danno, tale non potendosi considerare quello che – a detta della stessa corte d’appello – potrebbe essere rimosso solo con l’intervento di un imbianchino”. Il ricorrente sottolineava le carenze delle motivazioni della sentenza di secondo grado, in particolare riguardo ai costi necessari all’esecuzione dell’intervento di ripristino e alle modalità della condotta, nonché alle problematiche relative all’opera di pulitura accentuate dal fatto che i graffiti precedenti erano stati coperti con un disegno di ancora dimensioni maggiori. Inoltre l’attività doveva “intendersi come compiuta anche a scopo pubblicitario e quindi di lucro” in quanto la firma lasciata dall’artista-writer corrispondeva alla denominazione del suo sito Internet.

Tali argomentazioni, però, non sono state accolte e la Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile poiché “il giudizio di particolare tenuità dell’offesa, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., deve essere effettuato prendendo in considerazione le modalità della condotta, l’esiguità del danno e la non abitualità del comportamento”, trattandosi, quindi, di una valutazione di merito, insindacabile in sede di giudizio di Cassazione se sorretto da idonea motivazione. Dal momento che la Corte d’appello, in questo caso specifico, aveva adeguatamente motivato la propria decisione, anche in ordine al giudizio di “particolare tenuità del fatto”, la decisione non poteva essere sindacata nel terzo grado di giudizio.

Conclusione

Chi compie un’azione configurabile come reato di deturpamento e imbrattamento può, in presenza di alcune circostanze, essere assolto dal giudice penale in virtù dell’art. 131-bis c.p. che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto.

 

Avv. Laura Mezzena