Dedurre le spese per invalidità e handicap: nuovi chiarimenti

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L’Agenzia delle Entrate è di recente intervenuta in merito alla documentazione necessaria per dedurre le spese mediche sostenute per l’assistenza a disabili e invalidi civili.

Con la Risoluzione n. 79/E/2016, sono state fornite risposte a numerose richieste di chiarimenti relative alla deducibilità, disciplinata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della legge n. 104 del 1992. Tra le precisazioni, l’Agenzia sottolinea la distinzione tra l’accertamento della invalidità civile e quello dell’handicap, trattandosi di due concetti che perseguono finalità diverse.

 L’Agenzia chiarisce quindi che, per la deducibilità delle spese mediche sostenute dai familiari dei disabili, la certificazione relativa al riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi della Legge 104/92 è sufficiente ad attestare il requisito soggettivo richiesto.

Al contrario, per quanto concerne gli invalidi civili, per la deducibilità delle spese per soggetti con disabilità sostenute dai familiari, non basta il solo riconoscimento dell’invalidità civile per averne diritto, come già precisato in passato con la circolare n. 55/E/2001, poiché l’accertamento della invalidità civile si basa sulla valutazione del grado di capacità lavorativa. Per l’accertamento dell’handicap, invece, si tiene conto dello stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l’accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali.

In definitiva, nel caso di riconoscimento dell’invalidità civile, ai fini della deducibilità delle spese mediche sostenute dai familiari, occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione.

 

 

 

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