Sicurezza nei piccoli cantieri: regole e adempimenti necessari

Sicurezza nei piccoli cantieri regole e adempimenti necessari

Il D.lgs. 81/2008 e s.m.i., Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contiene al TITOLO IV delle precise disposizioni per i cantieri di edilizia che valgono tanto per i cantieri di grandi dimensioni quanto per quelli di piccole e piccolissime dimensioni, quali ad esempio la ristrutturazione del bagno di casa propria.

Mentre per i cantieri di dimensioni maggiori gli adempimenti richiesti al committente e le notevoli responsabilità attribuite sono molto chiare, non altrettanto si può dire per i cantieri di piccole dimensioni dove si riscontrano alcune difficoltà interpretative.

La norma

Evidenzio innanzi tutto che l’art.90 comma 3 stabilisce che “ nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione” e al comma 11 che : “ La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”.

Cantiere con solo lavoratori autonomi: Piano di Sicurezza e Coordinamento sì o no?

Frequentemente accade che nei piccoli cantieri intervengano il muratore, l’elettricista o l’idraulico in forma di lavoratori autonomi, non quindi di imprese, e che l’importo dei lavori sia ben al di sotto di 100.000 €. In questi casi deve essere redatto necessariamente il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)?

Posto che la distinzione tra imprese e lavoratori autonomi è più volte richiamata nel D.Lgs 81/2008, in particolare nell’Allegato XVII dove si specifica anche la diversa documentazione ai fini dell’idoneità tecnico professionale che sono tenuti rispettivamente ad esibire, si deve ritenere che il comma 3 possa essere applicato letteralmente ossia che non sussista l’obbligo di redigere il PSC qualora operino in cantiere solo lavoratori autonomi.

Naturalmente, questa condizione vale se davvero sono autonomi se cioè utilizzano solo risorse e mezzi propri, senza alcun rapporto di dipendenza da altri soggetti e senza utilizzare attrezzature o apprestamenti di altri. Inoltre, è bene accettarsi, chiedendo la visura camerale, se effettivamente il lavoratore non ha altri dipendenti o soci dato che in questo caso dovrebbe avere un’organizzazione di impresa.

Lavori inferiori a 100.000 euro: Piano di Sicurezza e Coordinamento sì o no?

Riguardo invece alla necessità o meno di redigere il PSC per lavori inferiori a 100.000 €, la risposta non può che essere affermativa in quanto nel momento in cui si attribuiscono al coordinatore per l’esecuzione dei lavori i compiti del coordinatore alla progettazione è implicitamente inclusa anche quella di redigere il PSC.

La notifica all’ASL e il pagamento con bonifico per le agevolazioni fiscali

E’ utile infine evidenziare che, ai sensi dell’art.99 del D.Lg. 81/2008 coerentemente al sopra citato art.90 comma 3, nei cantieri dove sono presenti più imprese, è obbligatorio l’invio della notifica preliminare all’ASL, mentre non lo è nel caso intervengano solo lavoratori autonomi.

Questo adempimento è importante per chi intende avvalersi delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni in quanto l’invio della notifica è condizione per poter ottenere i benefici.

Poiché l’altra condizione è quella di effettuare bonifici di pagamento in cui sono indicati gli identificativi fiscali (codice fiscale e partiva IVA) dell’impresa o dei lavori autonomi, è molto facile per l’amministrazione incrociare i dati e appurare quante imprese e/o lavoratori autonomi, anche se non contemporaneamente, sono intervenuti in cantiere.

Se dovesse emergere che hanno agito più imprese, mascherate da “finti” artigiani, l’Agenzia delle Entrate potrà legittimamente revocare i benefici e applicare le relative sanzioni

Arch. Massimo Brucoli

Arch. Massimo Brucoli