Spese condominiali non autorizzate: quando il condomino ha diritto al rimborso?

Il condomino che si fa carico di spese condominiali senza l’autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea ha diritto al rimborso soltanto se l’intervento è stato urgente e necessario a prevenire un possibile danno o pericolo. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con una recente sentenza. (Cort. Cass. N. 14326/17).

 Il caso di specie

Nel caso in esame il Giudice di primo grado non aveva riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute dal condomino per le opere di riparazione, in particolare “della scaletta condominiale e di rifacimento della pavimentazione della stessa”, sennonché la Corte d’Appello di Genova aveva accolto la domanda del condomino e, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato il condominio a rimborsare le spese anticipate dall’appellante, dichiarando il diritto al rimborso delle spese sostenute da parte del condomino.

Il ricorso in Cassazione e il concetto di “spesa urgente”

Non contento, il condominio ha proposto ricorso per Cassazione eccependo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1134 c.c. (nella formulazione precedente alla recente novella): ”Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.

Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “ai fini dell’applicabilità dell’art 1134 c.c., va allora considerata ‘urgente’ non la spesa che pur sia giustificata dalle condizioni di degrado o di scarsa manutenzione, o di incuria, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. La ragione sottintesa all’art. 1134 c.c. viene ravvisata, del resto, proprio nell’esigenza di evitare dannose interferenze del singolo condomino nell’amministrazione, dovendosi esprimere il concorso dei distinti proprietari alla gestione delle cose comuni essenzialmente in forma assembleare”.

Pertanto il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova, per far sì che venga applicato il suesposto principio.

Conclusioni

Secondo quanto previsto dal codice civile, il condomino non ha diritto al rimborso delle somme anticipate per la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, salvo che si tratti di spesa urgente. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’urgenza debba essere giustificata dalla necessità di prevenire un danno o un pericolo e non dal semplice stato di degrado.

 

Avv. Laura Mezzena