Compensazione dei crediti tributari: cala il massimale per il visto di conformità

Una recente novità introdotta dalla manovra correttiva già in vigore del Governo (DL 50/2017) riguarda la compensazione dei crediti tributari da parte dei contribuenti. La riduzione della soglia da euro 15.000 ad euro 5.000 del credito IVA, IRPEF, IRES ed IRAP da certificare per poterlo utilizzare in compensazione in F24 trova applicazione per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. È questo l’importante chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 4 maggio 2017, n. 57/E.

Le novità

Per sommi capi ora le compensazioni orizzontali (compensazione del credito di una imposta con i debiti di altre imposte e tributi) vedono scendere l’ammontare per cui è necessario l’apposizione del visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato da € 15.000 a € 5.000. La novità coinvolge anche il credito IVA infrannuale richiesto a rimborso con il modello TR, prima escluso dall’adempimento: tutto ciò già per le richieste relative all’IVA relativa II Trimestre 2017 con cui i crediti IVA trimestrali da utilizzare in compensazione superiori a € 5.000 dovranno essere accompagnati dal visto di conformità.

Si precisa che in caso di società sottoposte a controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis cod. civ., da parte di soggetti che esercitino tale controllo, questi ultimi devono sottoscrivere la dichiarazione affinchè sia possibile la compensazione dei crediti maturati.

La novità introdotta non riguarda il RIMBORSO IVA, per il quale viene mantenuto il limite vigente di euro 30.000, oltre il quale è richiesto l’apposizione del visto di conformità.

Da quando e in quali casi si applica

Il nuovo massimale di 5.000 euro si applica a tutte le dichiarazioni presentate dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, quindi dal 24 aprile 2017.  Ciò significa che per le dichiarazioni presentate prima di tale data resta valido il massimale di 15.000, così come per le dichiarazioni successive al 23 aprile che utilizzino in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000. In caso, però, di dichiarazioni integrative o presentate in ritardo, sarà comunque necessario apporre  il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ad euro 5.000.

L’obbligo per i titolari di partita IVA e i controlli avviati di recente

Una novità aggiuntiva riguarda i titolari di partita IVA per  la gestione del modello F24 a saldo zero: le deleghe di versamento a “saldo zero” devono obbligatoriamente essere effettuate tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (con Entratel, Fiscoonline, F24 web o F24online) ovvero attraverso intermediari abilitati.

A fronte di queste norme “semplificative” si aggiunge la possibilità per i contribuenti di anticipare l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA non più dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dei modelli (di dichiarazione IVA o di richiesta di rimborso IVA trimestrale “TR”), ma già a partire dal 10 del mese successivo.

 

Studio Carioti – Moraschi – Paolucci