Dal 2016 cambiare casa è più facile

Un focus sull'export italiano

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda l’acquisto della prima casa. Dal 1° gennaio non è più vietato acquistare una seconda casa con i benefici fiscali riservati all’acquisto della prima casa, purchè la precedente prima casa venga alienata entro un anno.  In pratica, il presupposto della non titolarità contemporanea di più alloggi acquistati con l’agevolazione potrà essere realizzato in un secondo momento. Nel caso in cui tale condizione non si realizzi, si renderanno applicabili le imposte ordinarie, gli interessi e la sanzione del 30% sulla differenza d’imposta. Il termine usato nella legge è “alienazione” e non “vendita”, pertanto potrebbe essere sufficiente anche una donazione. I benefici prima casa consistono nell’applicazione di aliquote ridotte, per l’imposta proporzionale di registro al 2% del valore catastale del fabbricato, con un minimo di 1.000 euro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna. Mentre per il regime dell’IVA, il beneficio consiste nell’applicazione dell’aliquota ridotta al 4% sul prezzo di vendita. Sono inoltre dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale di 200 euro ciascuna, l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie. Non cambiano i requisiti dell’agevolazione acquisto prima casa:

– a) l’abitazione deve essere situata nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza, oppure nel territorio del comune in cui egli svolge la propria attività o, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende; nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, deve trattarsi della prima casa sul territorio italiano; la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune in cui è situata l’abitazione acquistata deve essere resa, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto;

– b) nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

– c) nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare su tutto il territorio nazionale, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa” che si sono susseguite dal 1982 in poi.

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