Ravvedimento Operoso: ridotte le sanzoni

Un focus sull'export italiano

A tutti può succedere di dimenticare in buona fede la scadenza di un adempimento fiscale, nei casi in cui l’atto non venga delegato ad un consulente commercialista. In questi casi interviene il Ravvedimento Operoso, che consente di rimediare con sanzioni che variano in base a diversi parametri, primo fra tutti il tempo trascorso tra la scadenza ed il pagamento ritardato.

Alcune novità a riguardo che avrebbero dovuto essere introdotte a partire dal 2017 sono state anticipate nella Legge di Stabilità 2016, risultando così operative già da quest’anno.  Si tratta d importanti novità a beneficio del contribuente in quanto sono riscritte le sanzioni con impatto diretto anche sulle modalità di applicazione del ravvedimento operoso.

 Dal 2016 è dunque previsto che, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% sia ridotta al 15%. In pratica, ora, per i ritardi fino a 14 giorni si applicherà la sanzione giornaliera dello 0,1% (in luogo dello 0,2%); per i ritardi da 15 a 30 giorni si applicherà la sanzione fissa dell’1,5% (invece del 3%); per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell’1,67% (invece del 3,33 per cento). Senza ravvedimento, comunque, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici applicheranno la sanzione dell’1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni e del 15% fisso, per ritardi da 15 a 90 giorni.

È inoltre stabilito che la sanzione sia ridotta ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore. In questi casi, per i tardivi od omessi versamenti, la sanzione del 30% potrà essere ridotta al 4,29%. Se, al contrario, la regolarizzazione avviene oltre il termine suddetto, la sanzione è ridotta d un sesto del minimo. In questi casi, per tardivi od omessi versamenti, la sanzione del 30% potrà essere ridotta al 5%.

Inoltre, ricordiamo che per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i ravvedimenti possono sempre essere effettuati anche se la violazione è stata già constatata e comunque sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore, o i soggetti solidalmente obbligati, hanno avuto formale conoscenza.

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