I contratti di assicurazione professionale tra clausole loss occurence e claims made

I contratti di assicurazione professionale tra clausole loss occurence e claims madeLe coperture previste dai contratti di assicurazione possono dividersi tra due tipologie: “loss occurence” e “claims made”.

Per le prime (loss occurence”) assume rilievo la data di verificazione del comportamento colposo posto in essere dall’assicurato (che deve essere compreso nel periodo intercorrente tra l’inizio e la cessazione dell’efficacia della polizza, indipendentemente dal momento in cui venga formalizzata la richiesta di risarcimento) mentre per le seconde (“claims made”) occorre fare riferimento alla diversa data della richiesta risarcitoria (anche nell’ipotesi in cui il comportamento colposo sia stato posto in essere nel periodo di durata del contratto).

Attorno alla seconda tipologia di contratti si è aperto un acceso dibattito in giurisprudenza ed in dottrina.

L’opinione attualmente maggioritaria ritiene che la clausola “claims madenon rientra nella fattispecie tipica prevista dall’art. 1917 c.c., ma costituisce un contratto atipico, generalmente lecito ex art. 1322 c.c., giacché, del suindicato art. 1917, l’art. 1932 c.c. prevede l’inderogabilità – se non in senso più favorevole all’assicurato – del terzo e del quarto comma, ma non anche del primo, in base al quale l’assicuratore assume l’obbligo di tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in conseguenza di tutti i fatti (o sinistri) accaduti durante il tempo dell’assicurazione di cui il medesimo deve rispondere civilmente, per i quali la connessa richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato sia fatta in un momento anche successivo al tempo di efficacia del contratto, e non solo nel periodo di “efficacia cronologica” del medesimo, come si desume da un’interpretazione sistematica che tenga conto anche del tenore degli art. 1917, 1913 e 1914 c.c., i quali individuano l’insorgenza della responsabilità civile nel fatto accaduto. Né, al riguardo, assume rilievo l’art. 2952 c.c., recante il riferimento alla richiesta di risarcimento fatta dal danneggiato all’assicurato o alla circostanza che sia stata promossa l’azione, trattandosi di norma con differente oggetto e diversa ratio, volta solamente a stabilire la decorrenza del termine di prescrizione dei diritti dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore. Infine, in quanto riduce l’ambito oggettivo della responsabilità dell’assicuratore fissato dall’art. 1917 c.c. (e da ricomprendersi, quindi, tra le condizioni che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore del predisponente), la clausola “a richiesta fatta” è da ritenersi vessatoria, ai sensi dell’art. 1341 c.c.

Recentemente, la Suprema Corte (Cass. n. 3622/2014) ha ravvisato anche nei contratti di assicurazione contenente la clausola “claims made” la presenza dell’elemento dell’alea, la quale consisterebbe nella consapevolezza da parte del professionista di fatti illeciti commessi in passato, di cui egli ignorava la illiceità o la idoneità a produrre effetti lesivi per il cliente.

La ratio di tale meccanismo mira a garantire all’assicurato una copertura totale per tutto il periodo di vigenza della polizza, anche relativamente ad accadimenti verificatisi prima della stipulazione del contratto assicurativo. Esso si rivela dunque particolarmente indicato per i rapporti di prestazione d’opera professionale, dove spesso il cliente ha contezza dell’illecito commesso dal professionista anche molto tempo dopo rispetto a quando si è effettivamente verificato.

Le clausole claims made, tuttavia, possono risultare problematiche per il professionista assicurato, laddove può essere chiamato a rispondere personalmente di un evento anche quando il rapporto assicurativo sia già terminato (risultando in tal modo la scopertura assicurativa).

Sotto questo profilo, la stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 3622/2014 ha sottolineato come “la clausola potrebbe effettivamente porre problemi di validità”, venendo a mancare, in danno dell’assicurato, il rapporto di corrispettività fra il pagamento del premio e il diritto all’indennizzo, per il solo fatto che la domanda risarcitoria viene proposta dopo lo scioglimento del contratto.

Avv. Mauro Sella

Avv. Mauro Sella