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Il consenso informato in materia di responsabilità medica
Con l’espressione “consenso informato” si intende – tanto in medicina quanto in diritto – l’autorizzazione data dal paziente al medico per l’esecuzione di un determinato trattamento sanitario (cura terapeutica, intervento chirurgico, ecc. …), di cui abbia avuto esaurienti spiegazioni, in modo da permettergli una scelta cosciente e consapevole.
Tale consenso viene nella prassi medica acquisito mediante la sottoscrizione da parte del paziente (o dal suo rappresentante legale) di un modulo, redatto su carta semplice.
II valore di tale documento, peraltro è solo probatorio delle informazioni ricevute.
Esso è dunque strumento di garanzia tanto per il paziente quanto per il medico e la struttura sanitaria: per il primo, poiché gli consente di apprendere tutte le informazioni necessarie ad assumere la scelta definitiva in maniera pienamente consapevole; per i secondi, in quanto consente di dimostrare di aver assolto i propri obblighi informativi nel totale rispetto della legge.
È pertanto fondamentale che il modulo sottoposto al paziente contenga un’informazione il più specifica, comprensibile ed esaustiva possibile sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura.
L’attuale normativa incentiva un rapporto dialettico tra paziente e medico, richiedendo a questi di tenere conto della sensibilità e reattività emotiva del primo, in particolare in caso di prognosi gravi o infausti, senza escludere elementi di speranza.
In casi particolari, il medico può procedere in assenza di preventiva acquisizione del consenso informato.
Si tratta innanzitutto delle ipotesi d’urgenza e di emergenza, nelle quali deve essere assicurata l’assistenza indispensabile, pur nel rispetto di eventuali volontà espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento già manifestate. È bene tuttavia precisare che, in relazione a queste ultime, occorre da parte del medico effettuare altresì una verifica circa la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto del paziente al fine di tutelarne pur sempre la dignità e la qualità di vita.
Un’altra ipotesi particolare è quella di opposizione da parte del paziente minore d’età (o di chi ne esercita la potestà genitoriale) al rilascio del consenso: il medico ha l’obbligo di segnalare all’Autorità competente l’opposizione e, in relazione alle condizioni cliniche, di procedere comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.
Aldilà di queste ipotesi, tuttavia, l’orientamento ormai comunemente assunto tanto nella scienza medica che in quella giuridica è quello per il quale il percorso che conduce alla definitiva acquisizione del consenso informato da parte del paziente deve essere improntato alla partecipazione reciproca tra questi ed il medico e la struttura sanitaria che lo hanno in cura.