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Responsabilità medica: ora si può fare causa anche contro l’assicurazione
E’ entrata in vigore da pochi mesi (marzo 2017) una importante Riforma in tema di Responsabilità medica, nota con il nome di Legge Gelli. Tra le novità di rilievo va sottolineata la possibilità di fare causa direttamente contro l’assicurazione della struttura sanitaria, in cui sia stato commesso l’errore medico, o del medico libero professionista. Una opportunità introdotta con l’intento di ridurre i tempi dei processi e favorire la tutela dei pazienti, applicando ciò che già avviene in tema di responsabilità civile automobilistica.
L’obbligo di tentare la composizione della lite
La Legge Gelli prevede un’altra importante novità e cioè l’obbligo preliminare, qualora si intenda esercitare un’azione innanzi al giudice civile in materia di responsabilità medica, di proporre ricorso affinché sia svolta una consulenza tecnica preventiva con l’obiettivo di arrivare alla composizione della lite, cioè ad una conciliazione tra le parti, dinanzi all’apposito organismo di mediazione. In questa fase l’assicurazione della struttura sanitaria citata ha l’obbligo di formulare all’attore (cioè al paziente ricorrente) un’offerta di risarcimento del danno oppure di argomentare perché ritenga non sussista un obbligo risarcitorio a suo carico.
Tale tentativo di accordo è e ora la condicio sine qua non per procedere con la causa giudiziale. I tempi previsti per giungere alla conciliazione sono limitati a 6 mesi dal ricorso, dopodichè, in caso di fallimento, la causa diverrà procedibile, come si dice nel linguaggio tecnico, cioè sarà effettivamente aperta.
La scelta del paziente danneggiato e l’assicurazione obbligatoria da parte delle strutture
Fallito il tentativo di composizione stragiudiziale della lite, il paziente danneggiato avrà ora una scelta da compiere: citare in giudizio il medico responsabile con la struttura sanitaria oppure rivalersi direttamente contro la relativa assicurazione per responsabilità medica, divenuta oggi obbligatoria per tutte le strutture, pubbliche o private che siano. In alternativa, ospedali e cliniche possono destinare una speciale riserva di bilancio a uno specifico fondo per i risarcimenti, in una sorta di “auto-assicurazione”.
Azione diretta contro l’assicurazione
La possibilità di citare in giudizio l’assicurazione è prevista anche nel caso in cui il presunto errore sia stato commesso da un medico operante in intramoenia, quindi in regime libero-professionale, ma comunque nell’ambito di accordi con la propria struttura sanitaria di riferimento. In ogni caso, il paziente danneggiato deve comunque procedere alla chiamata in correità dell’assicurato (medico o struttura), in quello che viene denominato in linguaggio tecnico “litisconsorzio necessario”. In questo modo, sempre in un’ottica di maggiore tutela dei pazienti, in caso di sentenza di condanna per responsabilità medica, tutte le parti intervenute saranno obbligate a risarcire il danno in maniera solidale.
L’azione di rivalsa limitata
A volte gli errori medici sono errori di gruppo, motivo per cui, una volta risarcito il paziente, la struttura sanitaria condannata potrà a sua volta rivalersi contro tutti i componenti dell’équipe medica coinvolta e non solo contro il suo responsabile, a patto però che sia rilevato il dolo o la colpa grave di questi ultimi, un’altra novità importante rispetto al recente passato, quando tale azione era possibile sempre. Nell’ambito della rivalsa, il limite di condanna per il medico non può andare oltre il triplo del reddito lordo annuale.